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Fissazione di un nuovo termine per l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'ultimo comma dell'art. 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. Fino al 31 dicembre 1963 i limiti minimo e massimo nonche' le aliquote contributive di cui al primo ed al terzo comma dell'art. 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, possono essere variati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, in relazione al fabbisogno dell'Istituto di previdenza per i dirigenti di aziende industriali ed alle risultanze di gestione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 febbraio 1960
GRONCHI
SEGNI - ZACCAGNINI - COLOMBO - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA