Riconoscimento della qualifica di orfani di guerra agli orfani di madre deceduta per fatto di guerra
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Ferme restando le vigenti disposizioni concernenti il riconoscimento del diritto a pensione di guerra ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 648, la qualifica di orfano di guerra, per ogni altro effetto, e' riconosciuta a coloro che abbiano perduto la madre per fatto di guerra.
Art. 2
1. Gli orfani di cui al precedente articolo possono chiedere, con domanda documentata, la iscrizione presso la rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra territorialmente competente.
2. Le rappresentanze provinciali dovranno decidere entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda.
3. Avverso la mancata iscrizione gli interessati possono proporre ricorso al Comitato nazionale dell'opera nazionale orfani di guerra entro novanta giorni dalla data di comunicazione del relativo provvedimento.
4. La decisione del Comitato nazionale e' definitiva.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 febbraio 1960
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA