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Modifica dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 3093, sull'ordinamento delle banche popolari

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. L'art. 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 3093, e' modificato come segue:
"Per le banche popolari aventi un capitale non inferiore a cinquanta milioni di lire il valore nominale delle azioni possedute da ciascun socio non puo' superare le lire un milione;
per le banche popolari, aventi un capitale inferiore ai cinquanta milioni di lire, nessun socio puo' possedere tante azioni, il cui valore nominale superi le lire cinquecentomila, a meno che l'eccedenza derivi da distribuzione gratuita o dall'esercizio del diritto d'opzione per quelle precedentemente possedute da ciascun socio. In tale caso, il valore nominale complessivo non potra' superare il milione di lire".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 febbraio 1960
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI - GONELLA - ZACCAGNINI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA