Aumento del capitale di fondazione del Banco di Napoli e del fondo di dotazione del Banco di Sicilia
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. I fondi assegnati alle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, dell'art. 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419 e degli articoli 1 e 2 della legge 9 maggio 1950, n. 261, sono, in deroga a quanto stabilito dall'art. 26 della legge 29 luglio 1957, n. 634, conferiti ai predetti Banco di Napoli e Banco di Sicilia.
Art. 2
1. Il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia destineranno le somme loro conferite ai sensi del precedente art. 1, in tutto o in parte, ad aumento dei rispettivi capitale di fondazione e fondo di dotazione, secondo quanto sara' disposto con i decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con i quali saranno approvate le modifiche da apportarsi agli statuti dei Banchi predetti.
2. Le eventuali somme residue saranno iscritte in appositi fondi di riserva speciale a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi delle leggi indicate all'art. 1, nonche' a quelle effettuate ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367 e del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686.
Art. 3
1. I fondi conferiti al Banco di Napoli e al Banco di Sicilia, ai sensi del precedente art. 1, potranno, fino al termine di cui all'art. 25 della legge 29 luglio 1957, n. 634 ed, entro i limiti che saranno stabiliti dagli Istituti, essere utilizzati per le operazioni di finanziamento previste dall'articolo medesimo.
Art. 4
1. Tutte le precedenti disposizioni legislative in contrasto con le norme della presente legge sono abrogate.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 marzo 1960
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA