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Autorizzazione alla spesa di lire 800.000.000 per la prosecuzione ed il completamento del canale demaniale "Regina Elena" e relative opere complementari

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la spesa di lire 800.000.000 per la prosecuzione ed il completamento del canale demaniale "Regina Elena" e relative opere complementari.

2. Nei limiti della spesa di cui al precedente comma si dovra' dare assoluta precedenza al completamento delle opere iniziate ed in attesa di ultimazione e, successivamente, alla esecuzione di quelle gia' approvate in via definitiva.

Art. 2

1. La somma di lire 800.000.000 di cui al precedente articolo sara' stanziata sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze in ragione di lire 200.000.000 per l'esercizio 1958-59, lire 300.000.000 per l'esercizio 1959-60 e lire 300.000.000 per l'esercizio 1960-61.

2. Le somme non impegnate in un esercizio, saranno utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 3

1. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli esercizi finanziari 1958-59 e 1959-60 sara' provveduto riducendosi, rispettivamente di duecento milioni di lire il fondo speciale di cui al capitolo n. 685 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1958-59 e di trecento milioni di lire il fondo speciale, parte straordinaria, di cui al capitolo 561 dello stato di previsione della spesa di detto Ministero per l'esercizio finanziario 1959-60 per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Art. 4

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 marzo 1960
GRONCHI
SEGNI - TAVIANI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA