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Autorizzazione del rimborso al Fondo massa del Corpo della guardia di finanza, in unica soluzione, del residuo credito derivante dalle anticipazioni concesse dal Fondo stesso allo Stato, ai sensi delle leggi 22 giugno 1913, n. 644 e 2 aprile 1922, n. 388, e del regio decreto 11 marzo 1923, n. 749

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzato il rimborso, in unica soluzione, al Fondo massa del Corpo della guardia di finanza, del residuo credito derivante dalle anticipazioni concesse dal Fondo massa medesimo allo Stato, ai sensi delle leggi 22 giugno 1913, n. 644, e 2 aprile 1922, n. 388, e del regio decreto 11 marzo 1923, n. 749, per la costruzione di una caserma, per la Guardia di finanza in Roma.

Art. 2

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.623.000, in cifra tonda, alla data del 1 luglio 1959, sara' fronteggiato con una corrispondente quota delle disponibilita' nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1958-59.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data, a Roma, addi' 19 maggio 1960
GRONCHI
TAMBRONI - TRABUCCHI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA