Estensione ai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia della indennita' speciale prevista dall'art. 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'indennita' speciale prevista dall'art. 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, a favore dei sottufficiali dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e' estesa, in eguale misura e per la medesima durata, ai parigrado del Corpo degli agenti di custodia che cessano dal servizio, dopo aver compiuta la ottava rafferma, per limiti di eta' o per infermita' proveniente da causa di servizio.
Art. 2
1. La medesima indennita' e' estesa ai predetti sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che, anteriormente al 1 gennaio 1958, abbiano cessato dal servizio, dopo aver compiuta l'ottava rafferma, per limiti di eta' o di servizio o per infermita' proveniente da causa di servizio e che, alla data predetta, non abbiano ancora compiuto il 65° anno di eta'.
Art. 3
1. Alla copertura dell'onere, derivante dalla applicazione della presente legge, determinato in lire 50.000.000, sara' provveduto, per l'esercizio 1958-59, mediante riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, per l'esercizio anzidetto, per le somme a fianco di ciascuno indicate:
1) capitolo n. 68. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 15.000.000 capitolo n. 71. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 15.000.000 capitolo n. 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000.000 capitolo n. 73. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 15.000.000
Per gli esercizi successivi saranno proporzionalmente ridotti i corrispondenti capitoli per la somma complessiva di lire 35.000.000. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto dal 1 gennaio 1958.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 maggio 1960
GRONCHI
TAMBRONI - GONELLA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA