Modifiche al titolo III dello Statuto speciale per la Sardegna
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la, seguente legge:
Art. 1
1. Dopo il quarto alinea del primo comma dell'art. 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, Statuto speciale per la Sardegna, e' aggiunto il seguente alinea:
"dai sei decimi del gettito delle imposte di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percette nel territorio della Regione".
2. Nel terzo alinea del primo comma di detto articolo sono soppresse le parole: "sulla manomorta".
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore a decorrere dal 1 luglio 1960.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 giugno 1960
GRONCHI
TAMBRONI - TAVIANI - TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA