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Modifiche al titolo III dello Statuto speciale per la Sardegna

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la, seguente legge:

Art. 1

1. Dopo il quarto alinea del primo comma dell'art. 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, Statuto speciale per la Sardegna, e' aggiunto il seguente alinea:
"dai sei decimi del gettito delle imposte di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percette nel territorio della Regione".

2. Nel terzo alinea del primo comma di detto articolo sono soppresse le parole: "sulla manomorta".

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore a decorrere dal 1 luglio 1960.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 giugno 1960
GRONCHI
TAMBRONI - TAVIANI - TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA