Determinazione in misura globale e forfettaria delle somme da versare per l'esercizio finanziario 1959-60, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a titolo di rimborso delle spese e degli oneri non attinenti all'esercizio ferroviario, di cui alla legge 29 novembre 1957, n. 1155
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per l'esercizio finanziario 1959-60, il complessivo ammontare delle somme da rimborsare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, e' fissato in lire 50 miliardi.
2. Tale somma sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto esercizio finanziario e, corrispondentemente, nello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
3. All'occorrenza relativa si provvedera' a carico del capitolo n. 381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio finanziario 1959-60, relativo al "fondo da ripartire fra le Amministrazioni statali per l'applicazione della legge 29 novembre 1957, n. 1155".
Art. 2
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 giugno 1960
GRONCHI
TAMBRONI - FERRARI - AGGRADI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA