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Proroga dei limiti di eta' per i professori delle Accademie di belle arti e dei Conservatori di musica perseguitati per ragioni politiche o razziali ed estensione ai professori universitari esclusi dai concorsi per ragioni politiche o razziali dei benefici previsti dalla legge 19 maggio 1950, n. 355

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. La disposizione di cui all'articolo precedente si applica anche agli insegnanti che trovandosi nelle condizioni previste dal suddetto art. 1 siano stati collocati a riposo per aver raggiunto il 70° anno di eta' prima dell'entrata in vigore della presente legge. Nel caso in cui la cattedra del perseguitato politico o razziale collocato a riposo sia stata gia' occupata da, altro titolare, il docente restituito all'insegnamento sara' collocato in soprannumero.

Art. 3

1. La disposizione contenuta, nell'art. 3 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, modificato dal penultimo Comma dell'art. 1 della legge 19 maggio 1950, n. 355, si intende applicabile agli effetti economici anche ai professori universitari che, non avendo potuto partecipare per ragioni politiche ai concorsi espletati dopo il 1932, sono stati riassunti in servizio a norma, dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 4 novembre 1949, n. 844.

Art. 4

1. Alla copertura dell'onere derivante dagli articoli 1 e 2 della, presente legge si fara' fronte con i fondi di cui al capitolo n. 177 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1959-60 ed al capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

2. Alla copertura dell'onere derivante dall'art. 3 si fara' fronte con i fondi di cui al capitolo n. 132 del medesimo stato di previsione per l'esercizio 1959-60.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con suo decreto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 giugno 1960
GRONCHI
TAMBRONI - MEDICI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA