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Adesione allo Statuto del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, adottato a New Delhi dalla Conferenza generale dell'U.N.E.S.C.O. nella sua IX Sessione, ratifica dell'Accordo tra l'Italia e l'U.N.E.S.C.O. per disciplinare l'istituzione e lo statuto giuridico del Centro suddetto sul territorio italiano, concluso a Parigi il 27 aprile 1957 ed esecuzione dello Statuto e dell'Accordo suddetti

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato:

  1. 1) ad aderire allo Statuto del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, adottato a New Delhi, il 5 dicembre 1956, dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione la scienza e la cultura nella sua IX Sessione;

  2. 2) a ratificare l'Accordo tra l'Italia e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura per disciplinare l'istituzione e lo statuto giuridico del "Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali" sul territorio italiano, concluso a Parigi il 27 aprile 1957.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data allo Statuto ed all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro rispettiva entrata in vigore in conformita' dell'art. 2 dello Statuto e dell'art. 13 dell'Accordo.

Art. 3

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e dalla partecipazione italiana al Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, previsto, per l'esercizio finanziario 1958-59, in lire 1.500.000, sara' provveduto a carico dello stanziamento del capitolo n. 32 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per il predetto esercizio e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 giugno 1960
GRONCHI
TAMBRONI - SEGNI - GONELLA - TAVIANI - TRABUCCHI - MEDICI - MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA