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Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo al programma di assistenza alimentare all'infanzia dell'Amministrazione per le attivita' assistenziali italiane ed internazionali (A.A.I.) effettuato in Roma l'8 maggio 1958

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' approvato lo scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo al programma di assistenza alimentare all'infanzia dell'Amministrazione per le attivita' assistenziali italiane ed internazionali (A.A.I.), effettuato in Roma l'8 maggio 1958.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Art. 3

1. L'esecuzione dell'Accordo di cui all'art. 1 e' curata, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1947, n. 1006, ratificato con legge 3 aprile 1953, n. 296, dall'Amministrazione per le attivita' assistenziali italiane ed internazionali, a favore della quale e' autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 1.750.000.000 di cui lire 1.500 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1958-59 e lire 250 milioni a carico dell'esercizio 1959-60.

Art. 4

1. All'onere relativo all'esercizio 1958-59 si fara' fronte con riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 685 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.

Art. 5

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 giugno 1960
GRONCHI
TAMBRONI - SEGNI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA