Modifiche all'art. 2 della legge 6 marzo 1958, n. 183, relativa all'autorizzazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ad utilizzare l'avanzo di gestione per provvedere a spese straordinarie
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. L'art. 2 della legge 6 marzo 1958, n. 183, e' sostituito dal seguente:
"Per provvedere alla maggiore spesa di 30 miliardi, di cui al precedente art. 1, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata ad utilizzare gli avanzi di gestione che potranno verificarsi negli esercizi finanziari, a cominciare da quello 1959-60, per un importo non superiore a 6 miliardi per ogni esercizio finanziario".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 giugno 1960
GRONCHI
TAMBRONI - TRABUCCHI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA