Norme integrative dell'art. 1 della legge 24 luglio 1959, n. 622
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Gli acquisti di materiale didattico e scientifico previsti dall'art. 1 della legge 24 luglio 1959, n. 622, potranno essere effettuati:
a) dal Ministero della pubblica istruzione sia direttamente, sia per il tramite del Provveditorato generale dello Stato. A tale scopo il Ministero del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, dallo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione a quello del Ministero del tesoro i fondi necessari per gli acquisti da affidare al Provveditorato generale dello Stato. Per gli acquisti all'estero di materiali ovvero di macchine e strumenti trovano applicazione le norme di cui all'art. 41 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato.
Il Provveditorato generale dello Stato in ogni caso non e' tenuto a chiedere il parere del Consiglio di Stato. Puo' altresi' addivenire all'anticipata esecuzione dei contratti ed anche all'anticipato pagamento del prezzo pattuito;b) dalle Universita' e dagli altri Istituti indicati nel citato art. 1 della predetta legge a favore dei quali il Ministro per la pubblica istruzione e' autorizzato ad erogare in tutto o in parte l'importo relativo sul fondo di cui all'art. 1 della citata legge 24 luglio 1959, n. 622.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 giugno 1960
GRONCHI
TAMBRONI - TAVIANI - MEDICI - MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA