Modificazioni all'art. 5 della legge 21 marzo 1958, n. 335, sulla trasformazione e il riordinamento dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Nell'art. 5 della legge 21 marzo 1958, n. 335, e' aggiunto il seguente ultimo comma:
"La riscossione del contributo di cui al n. 4) del presente articolo e' effettuata, mediante ritenuta diretta sui singoli pagamenti mensili, dagli Istituti assicuratori indicati ai precedenti numeri 1) e 2). Le somme ritenute sono versate, entro il mese successivo a quello in cui si fa luogo alla ritenuta, accreditandone l'importo in apposito conto corrente postale, intestato all'Associazione.
Spetta al Comitato centrale dell'Associazione medesima di ripartirne il rispettivo importo fra i dipendenti uffici di assistenza, in rispondenza, di regola all'importo delle somme ritenute nelle rispettive circoscrizioni".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 giugno 1960
GRONCHI
TAMBRONI - ZACCAGNINI - SPATARO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA