Estensione delle disposizioni contenute negli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, al personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le disposizioni contenute negli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, si applicano anche ai magistrati dell'Ordine giudiziario, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare, agli avvocati e procuratori dello Stato e alle loro vedove e orfani.
2. La disposizione del comma precedente ha effetto dal 1 luglio 1956 limitatamente all'applicazione dell'art. 21 del decreto indicato nel comma stesso.
Art. 2
1. All'onere della spesa, previsto in 37 milioni per il primo esercizio finanziario e in 12 milioni e 300 mila lire annue per gli esercizi successivi, si provvedera' con imputazione al capitolo n. 39 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1958-59 e del corrispondente capitolo del successivo esercizio 1959-60.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 giugno 1960
GRONCHI
TAMBRONI - GONELLA - ANDREOTTI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA