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Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e i Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con relativo scambio di Note; conclusa a L'Aja il 24 gennaio 1957

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e i Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con relativo scambio di Note, conclusa a L'Aja il 24 gennaio 1957.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione ed allo scambio di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' all'articolo XXV della Convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 giugno 1960
GRONCHI
TAMBRONI - SEGNI - SPATARO - TRABUCCHI - JERVOLINO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA