Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 1960, n. 342, recante agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. E' convertito in legge il decreto-legge 28 aprile 1960, n. 342, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino, con le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 1, primo comma, le parole: "al 30 giugno" sono sostituite dalle parole: "al 15 luglio";
2) all'articolo 2, primo comma, le parole: "al 30 giugno" sono sostituite dalle parole: "al 15 luglio";
3) all'articolo 3, le parole: "al 1 giugno" sono sostituite dalle parole: "al 15 giugno";
4) all'articolo 4, le parole: "dal 1 luglio" sono sostituite dalle parole: "dal 16 luglio";
5) all'articolo 5, le parole: "dal 1 luglio" sono sostituite dalle parole: "dal 16 luglio";
6) all'articolo 6, le parole: "dal 1 luglio" sono sostituite dalle parole: "dal 16 luglio".
2. Dopo l'articolo 6 sono aggiunti i seguenti articoli:
"Art. 6-bis. - Qualora particolari esigenze lo richiedano il Ministro per l'agricoltura e le foreste - con proprio decreto - puo' disporre che gli acquisti di cui ai precedenti articoli 3 e 6 siano effettuati per il tramite di enti e di associazioni agricole all'uopo indicati".
"Art. 6-ter. - Qualora il produttore viticoltore provi nei modi di legge - anche contro le risultanze scritte che il prezzo ricevuto per la vendita del vino destinato alla distillazione secondo il presente decreto e' stato inferiore a quello stabilito dal decreto stesso, e che cio' nonostante il distillatore abbia ottenuto gli abbuoni di cui agli articoli precedenti, ha diritto ad ottenere il pagamento della differenza, e cio' senza pregiudizio delle sanzioni fiscali in quanto applicabili".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 giugno 1960
GRONCHI
TAMBRONI - TRABUCCHI - TAVIANI - RUMOR
Visto, il Guardasigilli: GONELLA