Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1960-61
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 ottobre 1960, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1960-61, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalita' previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentati alle Assemblee legislative il 30 gennaio 1960.
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il 10 luglio 1960.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 giugno 1960
GRONCHI
TAMBRONI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA