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Autorizzazione alla spesa di 200 milioni di lire per il finanziamento del Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttivita'

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1959-60, la spesa di lire 200 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (Presidenza del Consiglio dei Ministri, uffici del Comitato interministeriale per la ricostruzione) per la prosecuzione dei programmi di assistenza tecnica e di produttivita'.

2. Tale somma sara' versata nel Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttivita', previsto dall'art. 1 della legge 31 luglio 1954, n. 626.

Art. 2

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sara' provveduto a carico del fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60 (capitolo 561) per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 luglio 1960
GRONCHI
TAMBRONI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA