Disposizioni per la nomina ad agente stradale della carriera ausiliaria dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.)
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. L'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.) e' autorizzata a conferire, oltre i posti della qualifica iniziale del ruolo degli agenti stradali (cantonieri) messi a concorso con il decreto ministeriale 5 dicembre 1956, n. 1292, anche 700 di quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, seguendo l'ordine della medesima, e prescindendo dai limiti di cui al secondo comma dell'art. 8 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli, impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 luglio 1960
GRONCHI
FANFANI - ZACCAGNINI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA