Modificazioni alla legge 17 luglio 1942, n. 995, sul mantenimento dei minori assistiti nell'Albergo dei poveri di Napoli
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il contributo annuo dello Stato di cui all'art. 2 della legge 17 luglio 1942, n. 995, per il mantenimento dei minori assistiti nell'Albergo dei poveri di Napoli e' elevato da lire 2 milioni a lire 70 milioni per dieci anni con decorrenza dal 1 luglio 1961.
Art. 2
1. Il Ministro per il tesoro dovra' provvedere ad aumentare di pari somma il corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 agosto 1960
GRONCHI
FANFANI - TAVIANI - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA