Disposizioni transitorie per l'applicazione dell'art. 4 della legge 18 ottobre 1959, n. 945, sulla repressione delle frodi nella preparazione delle sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le prescrizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'art. 4 della legge 18 ottobre 1959, n. 945, entreranno in vigore con il 30 settembre 1960.
2. Gli imballaggi recanti iscrizioni non conformi alle norme dell'art. 4 della legge succitata, se riempiti entro il 30 agosto 1960 potranno rimanere in circolazione fino ad esaurimento ma comunque non oltre la data del 30 settembre 1960.
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 agosto 1960
GRONCHI
FANFANI - RUMOR - TRABUCCHI - GIARDINA - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA