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Modifica all'art. 2, primo comma, della legge 7 luglio 1959, n. 490, riguardante la coltivazione e cessione della barbabietola all'industria zuccheriera

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il primo comma dell'art. 2 della legge 7 luglio 1959, n. 490, e' sostituito dal seguente:
"Il prezzo di cessione delle barbabietole all'industria zuccheriera e' stabilito, entro il 28 febbraio di ogni anno per la campagna successiva, con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi, con le modalita' previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, avuto riguardo alle altre clausole contrattuali determinate ai sensi del successivo articolo".1

Art. 2

1. Per le barbabietole da zucchero di raccolto 1960 il prezzo di cessione, determinato dal Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 870 del 12 luglio 1960, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 179 del 22 luglio 1960, deve intendersi prezzo fermo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.1
Data a Napoli, addi' 11 agosto 1960
GRONCHI
FANFANI - RUMOR - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA