Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui al Consorzio per la zona industriale del porto di Ancona
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui fino all'ammontare di lire un miliardo al "Consorzio per la costruzione e la gestione della zona industriale annessa al porto di Ancona" per la esecuzione di opere consorziali.
2. I mutui concessi sono assunti e garantiti dalla Provincia e dai Comuni partecipanti al Consorzio, ciascuno per la, propria quota di spesa e, ove occorra, anche per la quota di spesa a carico di altri enti consorziati.
3. La Cassa depositi e prestiti rimane estranea alla regolazione dei rapporti di debito e credito fra gli enti consorziati.
Art. 2
1. Nel caso di accertata impossibilita' da parte della Provincia e dei Comuni consorziati di garantire i mutui con cespiti delegabili per legge alla Cassa depositi e prestiti, i mutui stessi sono garantiti dallo Stato per capitale ed interessi.
2. In tal caso, il Consorzio mutuatario e' tenuto ad affidare il servizio di tesoreria, per tutte le entrate, ad una delle Aziende di credito contemplate nell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni. Nelle relative convenzioni - che saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro - deve essere inserita una clausola che autorizzi l'Intendente di finanza a prelevare sulle somme di spettanza del Consorzio quelle corrispondenti alle annualita' di ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato scadute e non pagate.
Art. 3
1. La somministrazione dei mutui avviene in base a stati di avanzamento delle opere muniti del visto di approvazione dell'Ufficio del genio civile di Ancona.
2. I mutui sono ammortizzabili in trenta annualita' comprensive di capitale ed interesse, al saggio vigente al momento della concessione per i mutui della Cassa depositi e prestiti. L'ammortamento decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della parziale od integrale somministrazione dei mutui.
3. Gli interessi dovuti sulle somministrazioni effettuate nel periodo che precede la messa in ammortamento dei mutui, sono capitalizzati.
Art. 4
1. In relazione alla garanzia dello Stato prevista dallo art. 2, il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte di ciascuno degli enti alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica dell'inadempienza, senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte della Cassa depositi e prestiti, provvedera' ad eseguire il pagamento delle rate scadute aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa stessa in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuatario.
2. E' autorizzata la concessione, sui mutui concessi al Consorzio di cui al precedente articolo 1, di un contributo costante per trenta anni nella misura del 4 per cento della spesa, che sara' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Art. 5
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1960-61 si fara' fronte con riduzione del fondo iscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo relativo a provvedimenti in corso.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Napoli, addi' 17 agosto 1960
GRONCHI
FANFANI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA