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Norme concernenti i musei non statali

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. I musei appartenenti ad enti diversi dallo Stato, a seconda della importanza delle loro collezioni ed in rapporto ad una adeguata organizzazione artistica, scientifica e culturale rispondente all'interesse nazionale che essi rivestono, vengono ripartiti nelle seguenti quattro categorie:

  1. 1) musei multipli;

  2. 2) musei grandi;

  3. 3) musei medi;

  4. 4) musei minori.

2. L'assegnazione dei musei alle singole categorie e i trasferimenti da categoria a categoria vengono stabiliti con decreto dei Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione a seguito del parere espresso da un Comitato composto da:

  1. 1) un rappresentante del Ministero della pubblica;

  2. 2) istruzione, che presiede il Comitato;

  3. 3) un rappresentante del Ministero dell'interno;

  4. 4) due rappresentanti del Consiglio superiore delle antichita' e belle arti;

  5. 5) due Sovrintendenti, uno per le antichita' e l'altro per l'arte medioevale e moderna;

  6. 6) un rappresentante dell'Associazione dei comuni e uno dell'Associazione delle province;

  7. 7) un rappresentante dell'Associazione dei direttori e funzionari dei musei locali.

3. Il Comitato e' nominato per decreto del Ministro per la pubblica istruzione, dura in carica tre anni e puo' essere confermato. Esso ha sede presso il Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2

1. Entro un anno dalla data di assegnazione dei predetti musei alle singole categorie, l'ente proprietario e' tenuto a predisporre, entro i limiti delle proprie disponibilita' di bilancio, un progetto di regolamento di organizzazione e di funzionamento degli istituti dipendenti, che dovra' essere sottoposto al parere del Comitato di cui all'articolo 1, prima, di essere inviato all'esame dell'organo di controllo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 settembre 1960
GRONCHI
FANFANI - BOSCO - SCELBA - TAVIANI - TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA