Arrotondamento a lire 100 delle frazioni minori di lire 100 nella liquidazione delle imposte di registro e di bollo
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il testo dell'ultimo comma dell'art. 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e' sostituito dal seguente:
"Quando la somma totale delle imposte liquidate presenta una frazione minore di cento lire, questa frazione e' computata per cento lire".
Art. 2
1. La frazione minore di cento lire degli importi delle imposte di bollo corrisposte in modo virtuale ai sensi della tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e' computata per cento lire.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 ottobre 1960
GRONCHI
FANFANI - TRABUCCHI TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA