Modifica delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato approvate con legge 31 luglio 1957, n. 685
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Agli articoli delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato approvate con la legge 31 luglio 1957, n. 685, sono apportate le modificazioni risultanti dall'allegato alla presente legge.
Art. 2
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1959-60, valutato in lire 2.200 milioni, si provvede con una corrispondente aliquota del maggior gettito dei prodotti della rete principale per l'esercizio medesimo.
2. All'onere relativo all'esercizio 1960-61, valutato in lire 5.400 milioni, si provvede: per milioni 2.150 con riduzioni da apportare ai capitoli della spesa n. 4 per milioni 100, n. 10 per milioni 400, n. 15 per milioni 500, n. 16 per milioni 1.000, n. 19 per milioni 30, n. 20 per milioni 70 e n. 21 per milioni 50; e per la restante quota con le disponibilita' delle dotazioni dei capitoli della spesa n. 1, 3, 6, 9, 11, 13, 18, 22, 102, 104.
3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3
1. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 ottobre 1960
GRONCHI
FANFANI - SPATARO TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA