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Ampliamento del porto e zona industriale di Venezia-Marghera

Testo vigente

Titolo I. Dichiarazioni di pubblica utilita' e di urgenza

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Sono autorizzate, anche ai fini dell'articolo 30 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, le opere necessarie per l'ampliamento del porto e zona industriale di Venezia-Marghera, di cui al progetto di massima 27 agosto 1953, approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici il 10 marzo 1955, ed al progetto di variante 6 giugno 1956 pure approvato dal detto Consiglio il 19 luglio 1956. Tali progetti sostituiscono, ad ogni effetto, il piano regolatore 30 ottobre 1925, di cui al regio decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1909.

2. Sono anche dichiarate di pubblica utilita', le opere che, nel perimetro considerato dai predetti progetti, sono necessarie per l'impianto, la costruzione e l'esercizio di stabilimenti e attrezzature industriali, per le istituzioni di assistenza e protezione sociale, ed in genere per pubblici servizi.

3. Le opere di cui al presente articolo sono considerate, ad ogni effetto di legge, indifferibili ed urgenti.

Titolo II. Soggetti esproprianti

Art. 2

1. All'esecuzione delle opere pubbliche previste dai progetti di cui all'articolo precedente ed alle relative espropriazioni provvede lo Stato, o direttamente, oppure ove se ne ravvisi l'opportunita', concedendole al Consorzio di cui al successivo articolo 4, secondo le norme della legge 24 giugno 1929, n. 1137, e successive modificazioni.

2. Le espropriazioni delle aree e l'esecuzione delle opere, non comprese nel comma precedente, da destinare allo sviluppo del porto e della zona industriale, sono di competenza del predetto Consorzio che vi provvedera' secondo le disposizioni della presente legge e di quelle del suo statuto.

Art. 3

1. Per l'esecuzione di opere di competenza dello Stato si provvede con la somma di lire un miliardo iscritto al capitolo n. 128 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1959-1960, e di lire un miliardo da iscrivere al corrispondente capitolo dell'esercizio 1960-61

Art. 4

1. La Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia, il comune di Venezia, la provincia di Venezia ed il Provveditorato al porto di Venezia, riuniti nel "Consorzio per lo sviluppo del porto e zona industriale di Venezia-Marghera", assumono i seguenti impegni:

  1. 1) la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Venezia: 35 annualita' posticipate di lire 60.000.000 ciascuna, con decorrenza 1959;

  2. 2) il comune di Venezia: 35 annualita' posticipate di lire 30.000.000, con decorrenza 1959;

  3. 3) la provincia di Venezia: 35 annualita' posticipate di lire 30.000.000, con decorrenza 1959;

  4. 4) il Provveditorato al porto di Venezia: 35 annualita' posticipate di lire 10.000.000, con decorrenza 1959.

2. Con i fondi cosi' risultanti e con gli altri apporti eventuali, il detto Consorzio dovra' favorire il sollecito sviluppo industriale della zona e, quindi, l'incremento dell'occupazione locale, operando secondo le norme della presente legge e quelle dello statuto del Consorzio.

Art. 5

1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui al Comune ed alla provincia di Venezia dell'ammontare di lire 450.000.000 ciascuno, da destinare alla attuazione dei compiti previsti dalla presente legge e dallo statuto del Consorzio, compreso l'acquisto di suoli.

Titolo III. Procedure espropriative

Art. 7

1. Le procedure espropriative necessarie per la esecuzione delle opere debbono essere compiute entro un anno dalla data di approvazione dei progetti esecutivi.

2. I relativi lavori dovranno essere iniziati entro un anno dall'avvenuta immissione nel possesso dei beni e dovranno essere portati a termine entro i successivi tre anni.

Art. 8

1. Le dichiarazioni di pubblica utilita' e di urgenza ed indifferibilita' di cui all'art. 1, sono estese alle opere ed alle espropriazioni occorrenti per l'attuazione dei compiti del Consorzio.

2. I relativi piani particolareggiati sono deliberati dal Consiglio di amministrazione del Consorzio e sono approvati dal Ministro per i lavori pubblici. I termini di cui all'articolo precedente decorrono dalla detta approvazione.

Titolo IV. Esenzioni dagli espropri

Art. 9

1. Sono escluse dall'espropriazione per pubblica utilita' le aree occupate da fabbricati ed impianti a destinazione industriale e servizi connessi, gia' in attivita' alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Saranno pure escluse dall'espropriazione quelle aree, non destinate ad opere pubbliche, per le quali i proprietari presentino, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un piano di utilizzazione industriale conforme agli scopi portuali e di industrializzazione della zona e del piano generale di cui all'art. 12.

3. Gli anzidetti piani dovranno essere approvati dal Consiglio di amministrazione del Consorzio e la relativa deliberazione dovra' essere sottoposta ad omologazione del Ministro per l'industria e commercio.

4. In questo caso l'esenzione e' subordinata all'ultimazione ed entrata in funzione effettiva degli impianti approvati entro il termine che sara' stabilito all'atto dell'approvazione. Il Consiglio d'amministrazione del Consorzio potra', su ricorso degli interessati, accordare proroghe alla ultimazione e entrata in funzione effettiva degli impianti o loro varianti, qualora le proroghe e le varianti siano da esso Consorzio riconosciute giustificate e utili. Nel caso di mancata approvazione od omologazione, come nel caso di mancata ultimazione ed entrata in funzione degli impianti, si fa luogo alla procedura espropriativa. In questo secondo caso, il Consorzio applichera' una penale pari ad un terzo del valore delle aree da espropriare, che trattera' sull'indennita' di espropriazione.

5. I nuovi termini per le procedure espropriative, di cui all'art. 7, cominciano a decorrere dalla scadenza del termine imposto al proprietario per l'utilizzazione industriale dell'area.

6. Contro le deliberazioni del Consiglio di amministrazione del Consorzio e' ammesso ricorso al Ministero dell'industria e commercio nel termine di trenta giorni dalla data di notifica della deliberazione. I ricorsi dovranno essere dal Ministero decisi entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

Titolo V. Stima dei beni

Art. 10

1. Per la determinazione del valore dei terreni e dei manufatti da espropriare od occupare, si terra' unicamente conto del loro valore venale al tempo dell'espropriazione o dell'occupazione, astrazione fatta dalla possibilita' della loro utilizzazione industriale e con esclusione di qualsiasi incremento di valore che siasi verificato o che possa verificarsi, sia direttamente sia indirettamente, in dipendenza di opere pubbliche, costruite o progettate nel Porto o zona industriale, o di piani attinenti alla zona medesima.

Art. 11

1. Per le opere eseguite sia dallo Stato, direttamente o in concessione, sia dal Consorzio, sono imposti, a carico dei proprietari considerati all'art. 9, contributi di miglioria, secondo le modalita' previste dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000.

2. Le somme riscosse saranno interamente devolute al Consorzio, derogando, per quanto concerne quelle di spettanza dello Stato, a quanto disposto dagli articoli 16 e 20 di detto decreto.