Soprassoldo giornaliero per servizi speciali al personale dello squadrone guardie del Presidente della Repubblica
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il soprassoldo giornaliero per servizi speciali, previsto dalla legge 9 novembre 1950, n. 977, a favore degli ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri effettivi dello squadrone guardie del Presidente della Repubblica, e' fissato nelle seguenti misure:
2. Tenente colonnello o maggiore comandante dello squadrone . . . L. 500 Capitano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 450 Tenente e sottotenente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 400 Maresciallo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 350 Brigadiere e vicebrigadiere. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 300 Appuntato e carabiniere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 250
Art. 2
1. Alla copertura dell'onere annuo di lire 8 milioni e 700.000, derivante dall'applicazione della presente legge, sara' provveduto mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 142 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1960-61.
2. Per gli esercizi successivi non si fara' luogo ad apposita assegnazione di fondi.
3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 ottobre 1960
GRONCHI
FANFANI - ANDREOTTI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA