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Autorizzazione agli Enti autonomi lirici a contrarre mutui con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la spesa di lire 1.830.800.000 a parziale copertura dei disavanzi di bilancio al 30 giugno 1960 degli Enti autonomi lirici previsti dal regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, dell'Istituzione dei concerti dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia e dell'Istituzione dei concerti del Conservatorio statale di musica "G. Pierluigi da Palestrina" di Cagliari.

Art. 2

1. Gli Enti indicati nel precedente articolo sono autorizzati a contrarre mutui con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane per la copertura degli oneri dei propri bilanci fino al 30 giugno 1961, al netto dell'importo di cui allo stesso precedente articolo 1.

Art. 3

1. Il Ministero del turismo e dello spettacolo ed il Ministero del tesoro accerteranno la consistenza degli oneri indicati all'articolo 2 e comunicheranno alle parti contraenti le modalita', i termini ed i limiti di somma entro i quali potranno stipularsi i mutui.

Art. 4

1. L'onere relativo all'ammontare dei mutui, per capitali, interessi, imposta generale sull'entrata e spese di contratto e di registrazione e' a carico dello Stato.

2. L'ammortamento sara' effettuato nel termine di nove anni mediante il versamento di rate annuali posticipate, a decorrere dal 31 marzo 1962.

Art. 5

1. Alla spesa di lire 1.830.800.000 si provvede riducendo di pari importo il Fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 ottobre 1960
GRONCHI
FANFANI - FOLCHI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA