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Istituzione del Fondo di assistenza per i finanzieri

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' istituito il "Fondo di assistenza per i finanzieri", al quale viene conferita la personalita' giuridica.

2. Esso e' posto sotto la vigilanza del Ministro per le finanze ed ha sede in Roma, presso il Comando generale della Guardia di finanza.

Art. 2

1. Il fondo di cui al precedente articolo 1 ha scopi previdenziali e assistenziali e provvede:

  1. a) all'assistenza degli orfani dei militari della guardia di finanza di qualsiasi grado, in servizio e in congedo; dei militari stessi e dei loro familiari superstiti in caso di bisogno;

  2. b) al conferimento, mediante concorso, di borse di studio ai figli dei militari anzidetti;

  3. c) all'assicurazione del personale della guardia di finanza destinato a servizi particolarmente rischiosi, quando tale onere non sia a carico dello Stato;

  4. d) alla concessione di sussidi straordinari ai militari del Corpo, alle loro vedove, ai loro orfani ed eccezionalmente ad altri loro parenti superstiti, in caso di infortunio, di malattia, di indigenza o di altro particolare stato di necessita';

  5. e) alla concessione di indennita' di buonuscita ai militari che cessano definitivamente dal servizio nel Corpo. Nel caso di morte del militare in attivita' di servizio l'indennita' e' corrisposta ai seguenti superstiti in ordine di preferenza:

    1. 1) alla vedova, purche' non sia intervenuta sentenza di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, ovvero di separazione giudiziale dichiarata addebitabile alla stessa o a entrambe i coniugi a norma dell'articolo 151, secondo comma, del codice civile;

    2. 2) ai figli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti o adottivi;

    3. 3) ai genitori;

    4. 4) ai fratelli minorenni o inabili al lavoro e nullatenenti;

  6. f) alla concessione di contributi ad enti morali che svolgano attivita' intesa a sviluppare la personalita' dei militari del Corpo, nonche' alle sale di convegno e ai circoli costituiti presso comandi e reparti del Corpo.

Art. 3

1. Sono devoluti al Fondo di assistenza per i finanzieri il patrimonio del Fondo massa della Guardia di finanza nonche' tutte le entrate che la legge 7 febbraio 1954, n. 168, la legge 25 settembre 1940, n. 1424, quale risulta successivamente modificata, e qualsiasi altra disposizione, attribuiscono al predetto Fondo massa.

Art. 4

1. Nello statuto del Fondo di assistenza per i finanzieri, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il tesoro, saranno stabilite le disposizioni per l'amministrazione del Fondo ed i relativi controlli.

Art. 5

1. Fino a quando non verra' emanato lo statuto di cui al precedente articolo 4, saranno osservate in quanto applicabili, per la gestione del Fondo di assistenza per i finanzieri, le disposizioni contenute nel titolo II del regolamento d'amministrazione per la Guardia di finanza approvato con regio decreto 5 aprile 1943, n. 532.

Art. 6

1. La presente legge ha effetto dall'esercizio finanziario successivo a quello corrente alla data in cui sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 ottobre 1960
GRONCHI
FANFANI - TRABUCCHI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA