Assegnazione di contributi straordinari all'Associazione nazionale dei finanzieri in congedo
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. All'Associazione nazionale dei finanzieri in congedo, eretta in ente morale con regio decreto 11 marzo 1929, n. 377, possono essere concesse sovvenzioni entro il limite massimo di lire 5.000.000 per esercizio finanziario.
Art. 2
1. La spesa di lire 5.000.000 sara' iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle finanze e sara' fronteggiata, per l'esercizio finanziario 1960-1961, a carico dello stanziamento del capitolo 102 del medesimo stato di previsione.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 ottobre 1960
GRONCHI
FANFANI - TRABUCCHI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA