Integrazioni alla legge 18 dicembre 1959, n. 1079, sulla abolizione dell'imposta di consumo sul vino
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, e' sostituito dai seguenti:
"Le modalita' relative saranno stabilite con decreti del Ministro per l'interno, di intesa con quelli per il tesoro e per le finanze.
Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad erogare ai Comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti acconti provvisori commisurati: per il 1960, il 50 per cento del gettito realizzato nel 1959 per aumenti applicati, a qualsiasi titolo, sulla tariffa massima della imposta di consumo sul vino e sui vini spumanti in bottiglia; per il 1961, al 50 per cento della somma liquidata ai sensi del primo comma del presente articolo.
Il recupero delle eventuali somme indebitamente erogate a titolo di acconto e' effettuato a carico della compartecipazione dei Comuni alla imposta generale sulla entrata che verra' disposta a favore degli Enti interessati con la rata immediatamente successiva all'accertamento dell'indebito.
I fondi necessari alle erogazioni anzidette verranno forniti alle Intendenze di finanza con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni".
Art. 2
1. Per l'anno 1960, il benestare previsto dal primo comma dell'articolo 94 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, e sostituito dall'articolo 11 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, di delegazioni sulle imposte di consumo, viene dato dal prefetto con riferimento ai tre quinti del cespite netto accertato nell'anno 1959.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi o dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 ottobre 1960
GRONCHI
FANFANI - TRABUCCHi - PELLA - SCELBA TAVIANI - RUMOR
Visto, il Guardasigilli: GONELLA