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Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1960 al 30 giugno 1961

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1960 al 30 giugno 1961, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2

1. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, e su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1960-61, concernenti oneri di carattere generale, il fondo inscritto al capitolo n. 123 del detto stato di previsione.

Art. 3

1. E' approvato il bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1960 al 30 giugno 1961, allegato al presente stato di previsione, a termine dell'art. 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 ottobre 1960
GRONCHI
FANFANI - TAVIANI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA