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Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi

Testo vigente

Titolo I. Disposizioni preliminari e generali

Capo I. Classificazione - attribuzioni distribuzione del personale

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Distinzione delle carriere

1. Le carriere del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie sono distinte come segue:

  1. 1) carriera direttiva;

  2. 2) carriera di concetto.

Il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie fa parte dell'ordine giudiziario. Al Ministero e agli uffici giudiziari e' addetto personale di dattilografia

Art. 2 Qualifiche

1. La carriera direttiva comprende le seguenti qualifiche:

  1. 1) cancelliere capo della Corte suprema di cassazione, segretario capo della Procura generale presso la Corte suprema di cassazione, cancelliere capo di Corte di appello e segretario capo di Procura generale presso la Corte di appello;

  2. 2) cancelliere capo di Tribunale e segretario capo di Procura della Repubblica di prima classe;

  3. 3) cancelliere capo di Tribunale e segretario capo di Procura della Repubblica di seconda classe;

  4. 4) cancelliere capo di Pretura.

2. La carriera di concetto comprende le seguenti qualifiche:

  1. 1) cancelliere e segretario di prima classe;

  2. 2) cancelliere e segretario di seconda classe;

  3. 3) vice cancelliere e vice segretario..

Art. 3 Graduatoria del personale

1. Le carriere del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie sono unificate nelle rispettive graduatorie, ma distinte nelle funzioni di cancelleria e segreteria.

2. Il numero dei funzionari e la suddivisione per qualifiche sono stabiliti dalla tabella A, allegata al presente ordinamento.

3. Il numero dei dattilografi e' stabilito dalla tabella B, allegata al presente ordinamento.

Art. 4 Attribuzioni del personale direttivo

1. I funzionari della carriera direttiva, provvedono alla organizzazione tecnica del lavoro degli uffici di cancelleria e segreteria e dei servizi per adeguarne l'efficienza alle esigenze funzionali dell'Amministrazione giudiziaria; rappresentano l'Amministrazione e ne curano gli interessi nei casi stabiliti dalla legge; partecipano a Commissioni operanti in seno all'Amministrazione; provvedono e vegliano all'osservanza delle disposizioni tributarie concernenti le loro funzioni ed accettano ed elevano le contravvenzioni relative nei confronti delle parti e dei rispettivi padroni; vegliano sui funzionari di cancelleria e segreteria e sul personale di dattilografia ed ausiliario. Quando le esigenze del servizio lo richiedano o in casi di assenza, o di impedimento del personale di concetto ne esercitano le attribuzioni.

Art. 5 Attribuzioni del personale di concetto

1. I funzionari della carriera di concetto assistono i magistrati nelle udienze e nell'esercizio delle loro funzioni e controfirmano gli atti nei quali la legge richiede il loro intervento; ricevono gli atti giudiziari e pubblici concernenti il loro ufficio, eseguono le registrazioni degli atti, li conservano in deposito e ne rilasciano le copie, gli estratti ed i certificati, in osservanza delle leggi di procedura; collaborano con i superiori gerarchici nell'ambito dei servizi ai quali sono addetti o preposti; istruiscono le pratiche loro affidate e riferiscono su di esse al capo della cancelleria o segreteria;

2. svolgono compiti di carattere amministrativo, contabile e tecnico e provvedono agli adempimenti che ad essi vengano affidati dai superiori gerarchici; possono, temporaneamente, nel solo caso di assenza o vacanza, fare le veci dei funzionari della carriera direttiva.

Art. 6 Attribuzione del personale di dattilografia

1. Il personale di dattilografia disimpegna esclusivamente mansioni di copia, con i servizi ad essa inerenti.

2. Il capo della cancelleria o segreteria puo' affidare al personale di dattilografia l'adempimento di mansioni di mero ordine, con divieto assoluto di adibirlo, comunque, al compimento di atti per i quali e richiesto l'intervento o la partecipazione del cancelliere o segretario.

Art. 7 Distribuzione del personale

1. Alla direzione della cancelleria della Corte suprema di cassazione e della segreteria della Procura generale della stessa Corte, alla direzione della cancelleria del Tribunale superiore delle acque pubbliche e delle cancellerie delle Corti di appello e delle segreterie delle rispettive Procure generali, sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo o segretario capo di Corte di appello.

2. Alla direzione delle cancellerie dei Tribunali con piu' di due sezioni e delle segreterie delle Procure presso i detti Tribunali nonche' delle cancellerie delle Preture di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di Tribunale e segretario capo di Procura della Repubblica di prima classe.

3. Alla direzione delle cancellerie dei Tribunali diversi da quelli indicati nel precedente comma e delle Procure presso i detti Tribunali sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di Tribunale o di segretario capo di Procura della Repubblica di seconda classe.

4. Alla direzione delle cancellerie delle Preture diverse da quelle innanzi indicate con non meno di due funzionari in pianta organica sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di Pretura. Alla direzione delle stesse cancellerie delle Preture, con non meno di quattro funzionari in pianta organica, possono essere assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di Tribunale di seconda classe.

5. Alle cancellerie delle altre Preture possono essere destinati, quali dirigenti, funzionari di concetto aventi qualifica non inferiore a cancelliere o segretario di seconda classe.

6. Agli uffici di cancelleria, e di segreteria delle Corti, delle Procure generali, dei Tribunali, delle Procure della Repubblica e delle Preture sono assegnati, inoltre, funzionari della carriera direttiva e di concetto in conformita' delle tabelle che saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica.

7. Al Ministero di grazia e giustizia sono assegnati funzionari della carriera direttiva e di concetto in conformita' della tabella II allegata alla presente legge, che sostituisce la tabella C allegata all'ordinamento approvato con legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

8. All'ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia sono assegnati per il servizio ispettivo: cinque funzionari aventi la qualifica di cancelliere capo di Corte di appello e di segretario capo di Procura generale di Corte di appello, nove funzionari aventi la qualifica di cancelliere capo di Tribunale o di segretario capo di Procura della Repubblica di prima classe e dieci aventi la qualifica di cancelliere capo di Tribunale o di segretario capo di Procura della Repubblica di seconda classe in conformita' della tabella D allegata all'ordinamento approvato con la legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

9. I funzionari di cui al comma precedente prestano servizio alle dipendenze dell'ispettore generale e hanno il proprio ufficio nella sede capoluogo di distretto di Corte di appello alla cui circoscrizione ispettiva sono addetti.

10. Al Ministero e agli uffici giudiziari sono assegnati dattilografi a norma delle tabelle che saranno approvate dal Ministro per la grazia e giustizia.

11. Agli uffici di segreteria del Consiglio superiore della Magistratura sono addetti funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie in numero di sette.

Art. 8 Destinazione dei funzionari in prova

1. I vice cancellieri ed i vice segretari in prova, all'atto della nomina, sono destinati, anche in soprannumero, nelle preture aventi un organico non inferiore a due cancellieri, per prestarvi servizio per un periodo di almeno due anni.

2. Detti funzionari, per particolari esigenze di servizio e previo parere del capo della Corte, possono essere destinati in preture con organico inferiore a quello previsto nel precedente comma, purche' abbiano gia' prestato almeno un anno di servizio effettivo presso le preture con organico di due o piu' cancellieri.

Art. 9 Sedi distaccate di Pretura

1. Nelle sedi distaccate di Pretura le funzioni di cancelliere sono esercitate dal dirigente della cancelleria della Pretura o da un funzionario in sottordine.

Capo II. Nomina - giuramento - assunzioni in servizio

Art. 10 Nomina

1. I funzionari della carriera direttiva sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la grazia e giustizia; quelli della carriera di concetto e i dattilografi con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 11 Giuramento

1. I funzionari della carriera di concetto e i dattilografi, prima di assumere servizio in prova, devono prestare giuramento, in pubblica udienza, secondo la formula seguente:
"Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione per il pubblico bene".

2. Il giuramento non si ripete nei casi di cambiamento di funzioni, di trasferimento, di promozione o di passaggio da altro impiego.