Modificazioni agli articoli 2, 3 e 19 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Gli articoli 2, 3 e 19 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato approvate con legge 31 luglio 1957, n. 685, sono modificati come segue: Il primo comma dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente: "Al personale comandato in missione in localita' distanti almeno 10 chilometri dall'ordinaria residenza compete l'indennita' di trasferta nelle misure orarie indicate come appresso: 1) direttore centrale di 1ª classe, direttore compartimentale di 1ª classe, direttore centrale, direttore compartimenale......................... L. 225 2) ispettore capo superiore, ispettore capo, cassiere principale ad personam.................. " 190
3) ispettore principale, cassiere di 1ª clas
se ad personam, ispettore di 1ª classe, cassiere
di 2ª classe ad personam......................... " 1704) ispettore................................. " 150
5) segretario superiore di 1ª classe e quali-
fiche equiparate, segretario superiore e qualifi-
che equiparate, capo stazione sovrintendente e
qualifiche equiparate, capo stazione superiore e
qualifiche equiparate............................ L. 1606) rimanente personale di concetto degli uf-
fici e dirigenti dell'esercizio; applicato capo e
qualifiche equiparate, applicato principale e
qualifiche equiparate, applicato e qualifiche e-
quiparate; assistente principale di stazione, a-
lunno ad personam, aiutante ad personam, capo
treno di 1ª classe, capo treno, macchinista di 1ª
classe, macchinista, macchinista; T. M., sottoca-
potecnico ad personam, capo verificatori ad
personam, primo nostromo, capo motorista, capo e-
lettricista...................................... " 1307) aiuto applicato e qualifiche equiparate;
assistente di stazione, manovratore capo, devia-
tore capo, conduttore principale ad personam,
conduttore, aiuto macchinista, verificatore, ope-
raio specializzato, secondo nostromo, motorista
di 1ª classe, elettricista di 1ª classe.......... " 1108) aiutante e qualifiche equiparate, commesso
ad personam, usciere capo e qualifiche equipara-
te; capo squadra manovratori, capo squadra devia-
tori, assistente viaggiante, aiuto macchinista T.
M.; capo squadra della linea, operaio dell'arma-
mento, operaio qualificato di 1ª classe, operaio
qualificato, capo squadra manovali, marinaio
scelto, carpentiere di 1ª classe, motorista, fuo-
chista ad personam, elettricista, carpentiere.... " 1009) restante personale........................ " 90".
Il primo comma dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
"L'indennita' di trasferta e' ridotta del 10 per cento dopo i primi 30 giorni di missione continuativa in una medesima localita'. Se la durata della missione continuativa nella stessa localita' eccede i 90 giorni, la misura dell'indennita' di trasferta, per il tempo successivo, e' ridotta del 20 per cento. Qualora la missione continuativa si protragga, sempre nella medesima localita', oltre i 180 giorni, l'indennita' di trasferta, per il tempo successivo, e' ridotta del 50 per cento e cessa dopo 240 giorni".
Il primo comma dell'articolo 19 e' sostituito dal seguente:
Al personale traslocato spetta una indennita' di prima sistemazione nella seguente misura:
1) direttore centrale di 1ª classe, direttore
2) compartimentale di 1ª classe, direttore centrale,
3) direttore compartimentale........................ L. 100.000
ispettore capo superiore, ispettore capo,4) cassiere principale ad personam, ispettore prin-
5) cipale, cassiere di 1ª classe ad personam, segre-
6) tario superiore di 1ª classe e qualifiche equipa-
7) rate, capo stazione sovrintendente e qualifiche
8) equiparate....................................... " 85.000
rimanente personale direttivo, di concetto9) degli uffici e dirigente dell'esercizio; applica-
10) to capo e qualifiche equiparate, applicato prin-
11) cipale e qualifiche equiparate, applicato e qua-
12) lifiche equiparate; assistente principale di sta-
13) zione, assistente di stazione, alunno ad personam
14) aiutante ad personam, capo treno di 1ª classe,
15) capo treno, macchinista di 1ª classe, macchini-
16) sta, macchinista T. M., sottocapotecnico ad
17) personam, capo verificatori ad personam,
18) primo nostromo, capo motorista, capo elettricista L. 70.000
rimanente personale.............................. " 60.000".
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 ottobre 1960
GRONCHI
FANFANI - SPATARO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA