Concessione di contributi a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' concesso, nell'esercizio finanziario 1959-1960, un contributo di lire 16 milioni all'Associazione "Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale" con sede in Milano (Palazzo di giustizia).
2. Alla copertura del predetto onere si provvedera' con un'aliquota delle maggiori entrate previste dal provvedimento di variazione al bilancio per lo stesso esercizio finanziario.
Art. 2
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1961-1962 un contributo annuo del medesimo importo e' concesso, per la durata di quattro anni, a favore dell'Associazione indicata, nell'articolo precedente, con l'istituzione di un apposito capitolo nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia.
Art. 3
1. Alla fine di ciascun esercizio finanziario la presidenza del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale presentera' al Ministero di grazia e giustizia una relazione con allegato rendiconto delle entrate e delle spese dell'Istituto.
Art. 4
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 ottobre 1960
GRONCHI
FANFANI - GONELLA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA