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Aumento del contributo annuo previsto dalla legge 3 maggio 1955, n. 427, a favore della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca (F.A.R.P.)

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. Alla maggiore spesa, di lire 50 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con corrispondente riduzione del fondo concernente provvedimenti legislativi in corso dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 novembre 1960
GRONCHI
FANFANI - JERVOLINO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA