Provvidenze per l'Opera del Duomo di Orvieto
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la spesa di lire 50.000.000 per provvedere, in linea straordinaria e sotto la diretta vigilanza della Soprintendenza ai monumenti e alle gallerie dell'Umbria, ai piu' urgenti lavori di consolidamento e di restauro per la stabilita' e la conservazione del Duomo di Orvieto.
Art. 2
1. La somma di cui all'articolo precedente sara' erogata a favore dell'Opera del Duomo di Orvieto in due quote, in due anni consecutivi, di lire 25 milioni ciascuna, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione a cominciare dall'esercizio finanziario 1960-61.
Art. 3
1. Per consentire all'Opera del Duomo di Orvieto di provvedere in misura, adeguata alle opere di manutenzione ordinaria e di conservazione del monumento, il contributo da corrispondersi annualmente dallo Stato alla medesima Opera e' determinato in lire 6 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61.
Art. 4
1. Alla copertura della spesa prevista dai precedenti articoli 1 e 3 verra' provveduto per l'esercizio finanziario 1960-61, mediante riduzione, per corrispondenti importi, degli stanziamenti di cui rispettivamente ai capitoli n. 278 e n. 193 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 dicembre 1960
GRONCHI
FANFANI - TAVIANI - BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA