Notificazione della cartella di pagamento delle imposte dirette e dell'avviso di mora
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il primo, ed il secondo comma dell'articolo 190 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sono sostituiti dai seguenti:
"La notificazione della cartella al contribuente e' eseguita dai messi notificatori dell'esattoria o dagli ufficiali esattoriali, ovvero dagli ufficiali giudiziari e nei Comuni che non sono sede di pretura, dai messi comunali e dai messi di conciliazione. Alla notificazione in Comuni non compresi nella circoscrizione esattoriale provvede l'esattore territorialmente competente, previa delegazione conferitagli tramite gli uffici delle imposte.
2. "La notificazione puo' essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento".
3. Fra il secondo ed il terzo comma dell'articolo 190 del predetto testo unico sono inseriti i seguenti commi:
4. "Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, non e' richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.
5. "Nei casi previsti dall'articolo 140 del Codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua, con le modalita' stabilite dal primo comma, lettera f), dell'articolo 38, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito e' affisso nell'Albo del Comune".
Art. 2
1. Il secondo comma dell'articolo 200 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e' sostituito dal seguente:
"Salvo il disposto degli articoli seguenti, il procedimento di espropriazione forzata e' disciplinato, anche per quanto riguarda le notificazioni, dalle norme del Codice civile e del Codice di procedura civile, nonche' dalle norme del Codice della navigazione per l'espropriazione di navi e di aeromobili".
Art. 3
1. Al primo comma dell'articolo 201 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sono aggiunte le seguenti parole: "Per la notificazione di tale avviso si applicano le disposizioni dell'articolo 190".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 dicembre 1960
GRONCHI
FANFANI - TRABUCCHI - GONELLA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA