Rivalutazione del contributo statale annuo a favore dell'istituto nazionale per il commercio estero
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il contributo annuo dello Stato per le spese di funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero, autorizzato con la legge 5 gennaio 1955, n. 7, e' elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61 da lire 300.000.000 a lire 500.000.000.
Art. 2
1. Alla maggiore spesa di lire 200.000.000 per l'esercizio finanziario 1900-61, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvedera' a carico del fondo speciale iscritto al capitolo n. 388 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 dicembre 1960
GRONCHI
FANFANI - TAVIANI - MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA