Integrazioni degli organici del personale dell'esercizio delle ferrovie dello Stato
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. In dipendenza di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1960, n. 433, recante nuove norme in materia di orari e turni di servizio del personale ferroviario, le tabelle organiche del personale delle ferrovie dello Stato, stabilite con decreto del Ministro per i trasporti 2 febbraio 1960, numero 4206 - emanato in base all'ultimo comma dello articolo 175 della legge 26 marzo 1958, n. 425, ed allo articolo 1 della legge 30 dicembre 1959, n. 1202 - sono integrate dei contingenti di posti nelle singole carriere del personale dell'esercizio, come indicato nell'unita' tabella.
Art. 2
1. Limitatamente alla prima applicazione della presente legge, e data facolta' al Ministro per i trasporti di provvedere alla copertura dei posti d'organico che verranno a risultare vacanti cumulando i quantitativi di posti previsti dal decreto ministeriale di cui allo articolo precedente e quelli sanciti dalla presente legge, mediante reclutamento, nelle qualifiche di prima assunzione, degli idonei all'ultimo concorso bandito per ciascuna carriera. Nel caso in cui risultino ulteriori vacanze di posti, gli stessi possono essere ricoperti con l'assunzione degli idonei del penultimo concorso espletato nella corrispondente qualifica di ciascuna carriera.
2. Tale facolta' sara' esercitata mediante decreti del Ministro per i trasporti, i quali stabiliranno oltre che i quantitativi di assumendi anche la data di assunzione.
Art. 3
1. Le situazioni di soprannumero eventualmente esistenti in talune qualifiche delle singole carriere rimangono regolate secondo quanto stabilito dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 1959, n. 1202.
Art. 4
1. Ai maggiori oneri per lire 1.500 milioni derivanti dall'applicazione della presente legge, nell'esercizio 1960-61, sara' fatto fronte con corrispondente riduzione da apportare allo stanziamento del capitolo di spesa n. 15 dello stato di previsione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'esercizio medesimo.
Art. 5
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti, alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e da decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 dicembre 1960
GRONCHI
FANFANI - SPATARO - PELLA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA