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Disposizioni concernenti l'affissione e l'esposizione al pubblico di manifesti, immagini, oggetti contrari al pudore o alla decenza

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Chiunque fabbrica, introduce, affigge ed espone in luogo pubblico ed aperto al pubblico disegni, immagini, fotografie ed oggetti figurati, comunque destinati alla pubblicita', i quali offendono il pudore o la pubblica decenza, considerati secondo la particolare sensibilita' dei minori degli anni diciotto e le esigenze della loro tutela morale, e' rispettivamente punito a norma degli articoli 528 e 725 del Codice penale.

2. Si applica la pena di cui all'articolo 725 del Codice penale anche quando disegni, immagini, fotografie ed oggetti figurati rappresentano scene di violenza atte ad offendere il senso morale o l'ordine familiare.

Art. 2

1. Quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorita' giudiziaria, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono eseguire il sequestro di detti disegni, immagini, fotografie ed oggetti figurati, procedendo immediatamente, e non oltre le ventiquattro ore, alla denuncia al procuratore della Repubblica.

2. Se questi non lo convalida entro le ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla, e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 dicembre 1960
GRONCHI
FANFANI - FOLCHI - GONELLA - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA