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Contributo al Fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite ed al Fondo speciale progetti per l'assistenza tecnica ai Paesi sottosviluppati per l'anno 1960

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 687.500.000 per la partecipazione dell'Italia al Fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite ed al Fondo speciale progetti per l'assistenza tecnica ai Paesi sottosviluppati per l'anno 1960.

Art. 2

1. All'onere di cui al precedente articolo, si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61 concernente il fondo destinato a sopperire agli oneri di carattere straordinario dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Art. 3

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 dicembre 1960
GRONCHI
FANFANI - SEGNI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA