Istituzione di un Comitato per la partecipazione dell'Italia all'anno mondiale del rifugiato e concessione al medesimo di un contributo
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' istituito un Comitato nazionale per la partecipazione italiana all'anno mondiale del rifugiato con sede in Roma presso il Ministero degli affari esteri.
2. Le attribuzioni del Comitato sono stabilite con decreto del Ministro per gli affari esteri; il numero dei componenti e' stabilito con decreto del Ministro per gli affari esteri, da emanare di concerto con quello per il tesoro.
3. Il Comitato e' retto da un presidente coadiuvato da un segretario generale nominati con decreto del Ministro per gli affari esteri.
Art. 2
1. Al Comitato di cui all'articolo precedente e' concesso un contributo di lire 20.000.000, che sara' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.
Art. 3
1. All'onere di lire 20.000.000 si fara' fronte mediante riduzione per lire 5.000.000, 7.000.000, 3.000.000 e 5.000.000, rispettivamente, degli stanziamenti dei capitali nn. 20, 62, 66 e 68 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1959-60.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 dicembre 1960
GRONCHI
FANFANI - SEGNI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA