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Agevolazioni in materia di imposta generale sull'entrata per la industrializzazione di Trieste

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Le agevolazioni fiscali in materia di imposta generale sull'entrata a favore dell'industrializzazione di Trieste, previste dall'art. 1 della legge 7 dicembre 1951, n. 1572, sono rinnovate fino al 31 maggio 1969.

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 luglio 1960.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1960
GRONCHI
FANFANI - TRABUCCHI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA