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Disposizioni a favore dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e l'Associazione nazionale vittime civili di guerra hanno facolta' di imporre, dal 1° del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ai congiunti dei caduti e dei dispersi in guerra e ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra fruenti di pensione di guerra o di assegno rinnovabile, un contributo finanziario continuativo di lire cinquanta mensili, da destinarsi al funzionamento dei rispettivi uffici di assistenza.

Art. 2

1. La riscossione dei contributi di cui al precedente articolo e' effettuata mediante ritenuta diretta sui singoli pagamenti mensili dagli Uffici provinciali del Tesoro presso le intendenze di finanza competenti territorialmente.

2. Le somme ritenute sono versate, entro il mese successivo a quello in cui si fa luogo alla ritenuta, alla Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e all'Associazione nazionale vittime civili di guerra, a seconda della propria competenza, accreditandone l'importo in appositi conti correnti postali rispettivamente intestati al Comitato centrale direttivo dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e alla Presidenza nazionale dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

3. Spetta al Comitato centrale direttivo e alla Presidenza nazionale delle rispettive Associazioni di ripartire l'importo fra i dipendenti uffici di assistenza, in rispondenza, di regola, a quello delle somme ritenute nelle rispettive circoscrizioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 1960
GRONCHI
FANFANI - SCELBA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA