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Istituzione di quattro nuovi posti di professore di ruolo nelle Universita' e negli Istituti di istruzione superiore

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE BELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. A decorrere dall'anno accademico 1959-60 sono istituiti, presso le Universita', quattro nuovi posti di professore di ruolo. Alla destinazione dei posti verra' provveduto con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 2

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1959-60 si provvedera' con la riduzione dello stanziamento di cui al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio finanziario, riguardante oneri per provvedimenti legislativi in corso.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 dicembre 1960
GRONCHI
FANFANI - BOSCO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA