Modificazioni alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, concernente l'istituzione di Scuole per infermiere ed infermieri generici
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A modifica dell'art. 12 sulle norme transitorie della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, l'obbligo per le Scuole per infermiere ed infermieri generici di nuova istituzione di tenere nel primo anno del loro funzionamento un corso di quattro mesi riservato ad aspiranti che si trovino in determinate condizioni, cessera' con l'anno 1960.
Art. 2
1. Con l'anno 1961 non potranno aver piu' luogo presso le Scuole per infermiere e infermieri generici corsi abbreviati, ma soltanto normali corsi ordinari.
Art. 3
1. In deroga temporanea all'art. 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, coloro che trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 12 sulle norme transitorie non poterono per comprovate ragioni di servizio, di malattia o altro legittimo impedimento, usufruire del corso di mesi quattro ad essi riservato, potranno essere ammessi, indipendentemente dal limite massimo di eta' previsto dall'art. 6, ma non oltre l'anno 1961, ad un corso normale ordinario delle Scuole per infermiere ed infermieri generici.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 dicembre 1960
GRONCHI
FANFANI - GIARDINA - BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA